Dal 14 settembre 2026 gli osteopati possono richiedere l'iscrizione agli elenchi speciali: requisiti, esame e novità principali.
A partire dal 14 settembre 2026, i professionisti dell’osteopatia già in possesso di una formazione specifica potranno inoltrare la richiesta per l’inserimento negli Elenchi speciali ad esaurimento, costituiti presso gli Ordini TSRM e PSTRP. Si tratta del passo concreto reso noto dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in seguito alla decisione del Consiglio nazionale del 28 luglio scorso. A otto anni di distanza dalla normativa che ha sancito l’osteopata quale figura sanitaria riconosciuta, prende finalmente forma anche la regolarizzazione di chi già praticava questa professione.
Va tuttavia sottolineato un aspetto rilevante. La Federazione presenta l’apertura degli elenchi come il completamento dell’integrazione dell’osteopatia all’interno del Servizio sanitario nazionale. Questo non implica che dal 14 settembre gli osteopati saranno automaticamente inseriti negli organici ospedalieri, né che i trattamenti osteopatici diventino rimborsabili dal SSN. Ciò che viene disciplinato riguarda innanzitutto lo status professionale, l’iscrizione agli albi e la regolarizzazione di quanti hanno conseguito il titolo prima dell’introduzione del nuovo iter universitario.
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A chi è riservata l’iscrizione dal 14 settembre
La scadenza vale per tutti allo stesso modo, ma i requisiti variano sensibilmente da caso a caso. Il DPCM del 25 marzo 2026, entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 22 maggio, definisce infatti criteri piuttosto articolati per l’accesso agli elenchi speciali.
Possono presentare domanda coloro che, entro il 31 agosto 2026, risultavano iscritti a un corso di osteopatia triennale e lo hanno portato a termine ottenendo il relativo titolo. Chi proviene direttamente dal diploma di maturità deve aver seguito un percorso formativo comprensivo di almeno 2.400 ore teoriche e 1.000 ore di tirocinio pratico. Diversamente, chi è già in possesso di una laurea abilitante per un’altra professione sanitaria può accedere tramite il secondo canale contemplato dal decreto, con un minimo di 1.500 ore di teoria e altrettante 1.000 ore di pratica osteopatica.
Il provvedimento prevede una via alternativa anche per chi non raggiunge il monte ore di tirocinio richiesto. In tali circostanze si può far valere l’esperienza lavorativa maturata nell’ambito dell’osteopatia, a condizione che sia stata svolta per un periodo complessivo di almeno 36 mesi, anche non consecutivi, e risulti dimostrabile tramite partita IVA, contratti di lavoro, documentazione fiscale o altra prova equivalente.
Restano fermi, inoltre, i requisiti anagrafici e civili standard: cittadinanza italiana, di un paese dell’Unione Europea o condizione equiparabile secondo la legge, pieno esercizio dei diritti civili, insussistenza di precedenti penali ostativi indicati dal decreto, oltre a residenza o domicilio professionale nel territorio di competenza dell’Ordine cui viene rivolta la domanda. Il controllo della documentazione spetterà ai Consigli direttivi degli Ordini territoriali.
Le procedure operative per l’invio delle domande saranno rese note dalla Federazione insieme ai 59 Ordini territoriali distribuiti sul territorio nazionale. La comunicazione del 31 luglio ha quindi stabilito la data di avvio, mentre le indicazioni pratiche verranno diffuse attraverso i canali ufficiali.
L’elenco speciale rappresenta una tappa, non la conclusione del percorso
L’iscrizione nell’elenco speciale non rappresenta un punto d’arrivo definitivo. Chi otterrà l’ammissione dovrà infatti in seguito affrontare un esame di abilitazione presso uno degli atenei che offrono il corso di laurea in Osteopatia. La normativa concede un termine massimo di sei anni dall’iscrizione nell’elenco per il superamento della prova.
Solo dopo aver ottenuto il riconoscimento del titolo o l’equipollenza alla laurea abilitante, il professionista potrà transitare dall’elenco speciale all’albo professionale degli osteopati, gestito dall’Ordine TSRM e PSTRP di riferimento. Chi non riesce a sostenere l’esame entro la scadenza stabilita perde invece il diritto di rimanere nell’elenco.
Si tratta di una precisazione che modifica sostanzialmente la portata della notizia. Il 14 settembre non segna la nascita improvvisa di una nuova figura sanitaria: quest’ultima era già stata istituita dalla legge numero 3 del 2018. Successivamente, il DPR 131 del 2021 ha delineato profilo professionale e competenze, mentre il decreto interministeriale 1563 del 2023 ha regolamentato il corso di laurea abilitante. Il provvedimento del 2026 nasce principalmente per creare un collegamento con chi si è formato prima che venisse istituito il percorso universitario.
Le competenze riconosciute all’osteopata
Anche in questo caso la normativa traccia alcuni confini importanti da tenere presenti. Il profilo professionale definito nel 2021 stabilisce che l’osteopata operi in relazione alla diagnosi formulata dal medico e all’indicazione o controindicazione riguardo al trattamento osteopatico. La valutazione si concentra sulle disfunzioni somatiche a carico dell’apparato muscolo-scheletrico, e l’intervento deve avvalersi esclusivamente di tecniche manuali, esterne e prive di invasività. Qualora i sintomi non migliorino o si aggravino, il professionista è tenuto a indirizzare il paziente verso il medico curante.
La normativa consente inoltre agli osteopati di operare, laddove le loro competenze risultino necessarie, all’interno di strutture sanitarie o sociosanitarie, sia pubbliche che private, sia come dipendenti sia in regime di libera professione. È proprio questo il significato pratico dell’inclusione della professione nel sistema sanitario regolamentato: non equivale alla creazione automatica di nuove posizioni negli ospedali, né all’inserimento delle prestazioni nei Livelli essenziali di assistenza.
Il riconoscimento giuridico della professione, di per sé, non trasforma automaticamente ogni tecnica o affermazione collegata all’osteopatia in una pratica scientificamente validata. Le regole professionali, la formazione ricevuta e l’efficacia dei singoli trattamenti rimangono aspetti distinti tra loro. Il nuovo quadro normativo produce comunque un effetto molto tangibile per chi decide di rivolgersi a un osteopata: stabilisce con chiarezza formazione, competenze, responsabilità e un percorso ordinistico controllabile.
Dal 14 settembre prende avvio proprio questa fase meno appariscente ma probabilmente più concreta: la verifica di titoli e percorsi formativi di chi esercitava la professione prima dell’istituzione della laurea italiana in Osteopatia. Dopo otto anni di leggi, decreti e intese, questa volta esiste finalmente una data precisa sul calendario.