Nuove regole per volare: bagaglio incluso e rimborsi veloci

Rivoluzione per chi vola: bagaglio piccolo nel prezzo, fine del no-show e rimborsi più rapidi. Le nuove regole Ue che cambiano il trasporto aereo.

Dopo oltre un decennio di attesa, arriva una vera rivoluzione per chi viaggia in aereo. Il 15 giugno scorso, Consiglio dell’Unione europea e Parlamento hanno raggiunto un’intesa storica sul rinnovamento delle normative a protezione dei passeggeri, un fascicolo rimasto bloccato dal 2013 e che i vettori low cost speravano di plasmare secondo i propri interessi. Il risultato rappresenta un compromesso che costringe le compagnie a rivedere le proprie politiche tariffarie e ad abbandonare alcune delle strategie più lucrative. L’accordo, siglato all’interno del Comitato di conciliazione (l’organismo che interviene quando le due istituzioni non trovano un punto d’incontro nelle fasi precedenti), modernizza il regolamento 261/2004, rimasto pressoché immutato per più di vent’anni. Adesso sarà necessaria l’approvazione ufficiale da parte delle due istituzioni dopo la revisione tecnico-linguistica; l’Assemblea europea dovrebbe esprimersi in seduta plenaria a luglio.

La valigia piccola diventa parte integrante del costo

Questa è la modifica che impatta maggiormente sul sistema operativo di Ryanair ed easyJet. Per assicurare chiarezza nelle tariffe, i prezzi dovranno già comprendere un bagaglio piccolo e visualizzarlo come opzione predefinita prima di iniziare la procedura di acquisto, permettendo così di comparare le proposte tra diversi operatori. Chi preferisce viaggiare solo con uno zainetto potrà comunque optare per una soluzione più conveniente, ma il diritto di portare in cabina una piccola borsa non potrà più essere mascherato da un costo extra.

Fine della clausola no-show: perdere un volo non annulla il successivo

Tra le novità più significative emerge il blocco della pratica del no-show, quella procedura per cui chi mancava la partenza di andata vedeva automaticamente cancellato il volo di ritorno. Il vettore non potrà più impedire l’imbarco perché un viaggiatore ha saltato una tratta precedente. Il divieto diventa categorico per le persone con ridotta mobilità, le donne incinte e i minori senza accompagnatore, che beneficiano inoltre di protezioni potenziate, come posti accanto ai loro assistenti senza sovrapprezzo, precedenza nell’aiuto e nella riorganizzazione, trasferimento gratuito di dispositivi per la mobilità e animali da assistenza, sostituzione a costo zero degli strumenti perduti o rovinati.

Compensazioni, resta valida la regola delle tre ore

La proposta su cui il Consiglio aveva insistito maggiormente, ovvero portare a quattro ore o oltre la soglia per l’indennizzo, è stata respinta, quindi rimane il diritto alla compensazione quando un collegamento arriva con più di tre ore di ritardo o viene annullato con meno di quattordici giorni di preavviso. Le cifre restano simili a quelle vigenti: 250 euro per i collegamenti fino a 1.500 chilometri, 400 euro per i voli intra-Ue e per quelli compresi tra 1.500 e 3.500 chilometri, 600 euro per tutte le altre distanze.
Cambiano però le tempistiche. In presenza di un ritardo che generi diritto a compensazione, il vettore dovrà avvisare il viaggiatore per via elettronica entro 96 ore dall’atterraggio, fornendo indicazioni precise su come inoltrare la domanda. Una volta ricevuta la richiesta, dovrà confermarla immediatamente e rispondere entro trenta giorni: o procede al pagamento, o motiva per iscritto il diniego.

Supporto e riorganizzazione del viaggio

In caso di problemi il viaggiatore ha diritto a cibo e bevande secondo scadenze definite (un pasto dopo tre ore, poi ogni cinque, fino a un massimo di tre giornalieri) oltre a accesso a internet e due chiamate telefoniche. Se serve il pernottamento, la sistemazione è a spese del vettore, inclusi i trasferimenti. Quando l’assistenza non viene fornita, il passeggero può organizzarsi autonomamente e richiedere il rimborso.
Per quanto riguarda la riorganizzazione, se deciderete di ripartire alla prima opportunità dopo un annullamento o un imbarco rifiutato, potrete ottenere un’alternativa entro tre ore, anche con un altro vettore o attraverso un mezzo di trasporto differente. Se il vettore non rispetta questo limite temporale, il passeggero organizza il trasferimento in proprio e richiede il rimborso fino al 400% del costo del biglietto iniziale.

Situazioni eccezionali, criteri più rigidi

L’intesa ridefinisce anche i confini delle situazioni eccezionali, quelle che esentano il vettore dall’obbligo di compensazione. Il documento introduce un elenco indicativo di eventi al di fuori del controllo dell’operatore e stabilisce che possano essere citate solo per il volo coinvolto o, al limite, per uno dei tre collegamenti precedenti nella rotazione dell’aeromobile, con un collegamento causale diretto. L’obbligo probatorio rimane in capo al vettore, che dovrà provare di aver messo in atto tutte le misure ragionevoli. Le nuove disposizioni si applicheranno ai collegamenti interni all’Ue operati da vettori europei ed extraeuropei, agli arrivi nell’Unione da Stati terzi su compagnie europee e alle partenze dall’Ue verso Stati terzi, indipendentemente dalla nazionalità dell’operatore. Entro tre anni la Commissione valuterà se ampliare l’ambito di applicazione anche agli operatori di Paesi terzi.

Fonte: consilium.europa.eu

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