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Aborto: la legge 194 all’esame della Corte Costituzionale

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La legge 194 sull’aborto è legittima? A questa domanda dovrà rispondere il prossimo 20 giugno la Corte Costituzionale, sulle circostanze che legittimano l’interruzione di gravidanza.

Alla Consulta si è rivolto un giudice tutelare di Spoleto dopo la richiesta inoltrata al consultorio da parte di una minorenne di Spoleto di abortire senza coinvolgere i genitori, con i sanitari che hanno espresso parere positivo vista la maturità dimostrata dalla giovane. A finire sotto esame è in particolare l’articolo 4, quello relativo alle circostanze che ne legittimano il ricorso.

Il giudice di Spoleto ha infatti sollevato una questione di legittimità dell’articolo 4 della legge 194/1978, inerente l’interruzione della gravidanza nei primi 90 giorni dal concepimento, e la facoltà della gestante che accusi circostanze comportanti un “serio pericolo” per la sua salute fisica o psichica, “in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito”: secondo il giudice, tale norma viola in particolare, gli articoli 2, (diritti inviolabili dell’uomo), 32 I Comma (tutela della salute) e rappresenta una possibile lesione del diritto alla vita dell’embrione, in quanto uomo in fieri. La sentenza della Cassazione, quindi, porta con sè un valore ben più grande del singolo caso, che potrebbe influire fortemente sul diritto della donna di scegliere se portare avanti una gravidanza o meno.

La giovane non si riteneva in grado di crescere un figlio, né disposta ad affrontare “uno stravolgimento esistenziale”. Ma secondo il giudice, la facoltà prevista dall’articolo 4 della legge 194 di procedere volontariamente all’interruzione della gravidanza entro i primi 90 giorni dal concepimento potrebbe non comportare “l’inevitabile risultato della distruzione di quell’embrione umano che è stato riconosciuto quale soggetto da tutelarsi in modo assoluto nel diritto vivente della Corte europea“. Il magistrato ha ritenuto perciò di dover “porre d’ufficio la questione della compatibilità fra tale affermato principio e la facoltà prevista dall’articolo 4”.

Il principio interpretativo “affermato dalla Corte – scrive il magistrato spoletino – deve ritenersi assumere efficacia diretta e vincolante per tutti gli Stati membri“, che sono “chiamati ad applicare la legislazione interna dello Stato in maniera armonica e non confliggente con quanto affermato dalla Corte europea“. Altre obiezioni formulate dal giudice fanno riferimento agli articoli 11 (cooperazione internazionale) e 117 (diritto all’assistenza sanitaria e ospedaliera) della Costituzione. Alla luce di queste valutazioni il giudice con la sua ordinanza del 3 gennaio scorso ha chiesto, d’ufficio, la pronuncia della Consulta. Un leit motiv, quello della messa in discussione della legge 194 che si ripropone ancora una volta.

Roberta Ragni

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Dopo una laurea e un master in traduzione, diventa giornalista ambientale. Ha vinto il premio giornalistico “Lidia Giordani”, autrice di “Mettici lo zampino. Tanti progetti fai da te per rendere felici i tuoi amici a 4 zampe” edito per Gribaudo - Feltrinelli Editore nel 2015.